Pistola a salve, caratteristiche e possesso

Domanda di: B. Nicoletti | Ultima modifica: 11 Giugno 2023 - Tempo di lettura: 5 minuti
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Nel vasto panorama delle armi disponibili sul mercato, la pistola a salve si erge come una scelta particolare e distintiva. A differenza delle tradizionali armi da fuoco, le pistole a salve non sparano proiettili letali, bensì proiettili appositamente concepiti per simulare il suono e l’effetto dello sparo senza causare alcun danno fisico alle persone.

Polvere da sparo modificata

Come suggerisce il suo nome, la pistola a salve fa uso di cartucce speciali che contengono una carica di polvere da sparo modificata, attentamente progettata per generare un’esplosione che produca un suono potentissimo e un lampo di fuoco, in tutto e per tutto simili a quelli di un’arma da fuoco autentica. Tuttavia, tali proiettili non proiettano alcun oggetto fisico e, pertanto, sono del tutto incapaci di infliggere danni letali o perforanti.

Le pistole a salve trovano spesso impiego in contesti teatrali, cinematografici o di addestramento, dove si richiede una simulazione realistica del suono e dell’effetto dello sparo senza alcun rischio di causare lesioni. Inoltre, vengono impiegate in eventi sportivi come segnalatori per indicare l’inizio di una gara, emettendo un suono potente e distintivo che può essere udito da tutti i partecipanti.

Non sono giocattoli

È importante sottolineare che, nonostante l’assenza di proiettili letali, le pistole a salve non sono affatto da considerare come giocattoli e devono essere maneggiate con estrema responsabilità. Possono ancora rappresentare un rischio se utilizzate in modo improprio o in circostanze pericolose. Pertanto, è fondamentale attenersi alle leggi e ai regolamenti locali relativi al possesso e all’uso di pistole a salve, nonché adottare tutte le precauzioni necessarie per garantire la sicurezza delle persone circostanti.

La pistola a salve si distingue per la sua abilità nel riprodurre l’effetto dello sparo di un’arma da fuoco autentica, pur senza proiettili perforanti. Rappresenta un’opzione adatta per contesti teatrali, cinematografici, sportivi o di addestramento, dove la simulazione realistica del suono e dell’effetto dello sparo risulta indispensabile. Tuttavia, è di vitale importanza ricordare che le pistole a salve non sono giocattoli e devono essere maneggiate con attenzione e responsabilità, rispettando le leggi vigenti e adottando tutte le precauzioni necessarie per garantire la sicurezza di tutti.

Le “Top Firing” e le “Front Firing”

Le pistole a salve possono essere classificate in due tipologie: le “Top Firing” e le “Front Firing”. Le prime, dotate di una canna completamente ostruita con un foro di sfiato nella parte superiore, non emettono fiammata frontale. Le seconde, invece, presentano una canna parzialmente occlusa e producono una fiammata frontale.

In Italia, solamente le repliche “Top Firing” sono legali, e devono essere vendute con il tappo rosso all’estremità della canna. Le repliche “Front Firing”, invece, possono sparare cartucce contenenti gas lacrimogeno, gas al peperoncino, razzi segnalatori, e così via.

I principali produttori di armi a salve rinomati sono il marchio Bruni e il marchio Kimar. Tuttavia, nonostante la diffusione di queste armi, sono sorte numerose controversie riguardo alla possibilità, secondo la legge, di rimuovere il tappo rosso all’estremità della canna.

La Cassazione Penale, sezione II, con sentenza n°4594 del 5 maggio 1993, ha stabilito che:

“La semplice detenzione o il trasporto al di fuori della propria abitazione di un giocattolo riproducente un’arma privo del tappo rosso assume rilevanza penale solo se tale azione costituisce un reato nel quale l’utilizzo o il trasporto di un’arma rappresenti un elemento costitutivo o un’aggravante. In tali casi, la commissione del reato o dell’aggravante deve essere considerata valida, anche se si tratta di un’arma giocattolo. Al contrario, coloro che portano fuori dalla propria abitazione giocattoli riproducenti armi sprovvisti del tappo rosso non possono più essere considerati responsabili penalmente per la semplice detenzione o il trasporto, nemmeno in riferimento agli articoli 4 e 7 della legge 895 del 1967, modificati dagli articoli 12 e 14 della legge 497 del 1974, o all’articolo 4 della legge n. 110 del 1975”.

Inoltre, è importante sottolineare che le armi a salve possono causare ustioni se il deflusso del gas è abbastanza vicino da colpire una persona.

E se ti beccano con una pistola a salve in giro?

L’acquisto e la detenzione delle armi a salve: una questione di norme e responsabilità. È importante evidenziare che le armi a salve possono essere acquistate da qualsiasi cittadino senza la necessità di una specifica autorizzazione, come il porto d’armi o un nulla osta. Tuttavia, secondo le normative sulla loro costruzione, devono essere dotate di un’apposita ostruzione all’interno della canna che impedisca l’inserimento di eventuali cartucce dopo la rimozione, vietata per legge, dell’occlusione stessa. Modificare un’arma a salve in modo da renderla in grado di sparare, ossia espellere un proiettile dalla canna, costituisce un reato. È obbligatorio che alla volata dell’arma sia presente un tappo rosso inamovibile, che la renda immediatamente riconoscibile come arma a salve.

Detenere una pistola a salve senza possedere l’apposita autorizzazione di polizia in materia di armi non costituisce, in nessun caso, il reato di detenzione abusiva di arma da fuoco (Cass. 1274 del 16 marzo 1994).

Di per sé, quindi, uscire di casa con una pistola giocattolo (a salve) non costituisce un reato (Cass. 9402/2013).

Tuttavia, è importante sottolineare un fatto estremamente rilevante. La rilevanza non risiede tanto nel fatto di uscire di casa con una pistola giocattolo, quanto nell’uso che se ne fa e nel contesto in cui viene utilizzata. Minacciare qualcuno con un’arma, anche se si tratta di un giocattolo, facendogli credere che sia reale, comporta una serie di gravi conseguenze dal punto di vista legale. Il fatto che l’arma sia un giocattolo non costituirà una giustificazione, poiché si è indotto nella vittima la convinzione che l’arma fosse autentica.

A tale proposito, la Cassazione si è espressa chiaramente con la sentenza 1779 del 7 aprile 2017, affermando che l’utilizzo di un’arma giocattolo costituisce un’aggravante nel reato di minaccia. Un discorso completamente diverso riguarda le armi ad aria compressa. È importante ricordare che un’arma ad aria compressa che genera una potenza superiore a 7,5 joule viene classificata come arma da fuoco, soggetta quindi alla disciplina sulle armi da fuoco. È vietato il porto di tali armi, anche se generano una potenza inferiore ai 7,5 joule. Non è possibile, in nessun caso, uscire di casa con un’arma ad aria compressa e portarla con sé pronta all’uso senza un’apposita autorizzazione.

Normative di riferimento:

  • D.lgs. 204/2010
  • Artt. 697, 659, 674 codice penale

Sentenze di riferimento:

  • Cass. 1274 del 16 marzo 1994
  • Cass. 9402/2013
  • Cass. 1779 del 7 aprile 2017

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